Credito Agrario a Lungo Termine

Riferimenti legislativi D.L.vo n. 385, 1.9.93 (artt. 38, 39, 40, 41, 42 43, 44, 45, 46, 47, 137, 153).

Beneficiari Persone fisiche e/o giuridiche che si dedicano alle:

  • attività agricole e zootecniche;
  • attività connesse o collaterali quali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti;
  • attività dei servizi di natura informatica, ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale dei prodotti agroalimentari.

Tra le persone fisiche sono da ricomprendersi:

  • il proprietario del fondo;
  • l’affittuario;
  • l’enfiteuta (art. 960 c.c.);
  • titolare d’altro titolo di possesso.

Tra le persone giuridiche sono da ricomprendersi:

  • enti, società (di capitali o di persone), associazioni e cooperative che si trovino nelle condizioni di titolo di possesso e/o forma di conduzione.
  • cooperative di trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché quelle che gestiscono le stalle sociali e gli allevamenti collettivi in genere.
  • imprese agroindustriali, agroalimentari, agrituristiche.
  • consorzi di bonifica, d’irrigazione e simili, per l’esecuzione d’iniziative nell’interesse dei consorziati.

Durata

  • fino a 10/15 anni, se con garanzia ipotecaria, comprensivo del preammortamento oltre SAL di durata max di 2 anni;
  • fino a 5 anni, senza garanzia ipotecaria, comprensivo del preammortamento oltre SAL di durata max 1 anno.

Scopi
a) Agricoltura:

  • acquisto di terreni agricoli allo scopo d’intraprendere un’attività agricola o per ampliare la consistenza aziendale esistente;
  • miglioramenti fondiari in genere e/o opere di bonifica;
  • costruzione, riattamento ed ammodernamento di fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • costruzione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati destinati al ricovero del bestiame, dei macchinari e prodotti/ merci;
  • realizzazione, ampliamento, ammodernamento e potenziamento di impianti sociali destinati alla raccolta, trasformazione, conservazione, stagionatura e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • esecuzione di piantagioni e sistemazione terreni;
  • costruzione di strade poderali e realizzazione di impianti irrigui;
  • interventi mirati al recupero del patrimonio edilizio rurale e paesaggistico ambientale;
  • realizzazione di impianti per la depurazione ed il risparmio energetico;

b) Agriturismo
oltre gli scopi indicati al punto a:

  • riattamento, ammodernamento e trasformazione di fabbricati rurali da adibire ad attività agrituristica o da destinare alla commercializzazione dei prodotti agricoli di provenienza aziendale;
  • acquisto di terreni inseriti in programmi di sviluppo dell’attività agrituristica;
  • interventi mirati al recupero del patrimonio rurale e paesaggistico ambientale.

c) Agricommercio

  • acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione ed ampliamento locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività agricommerciale, per la vendita di prodotti aziendali.

d) Agroindustria

  • acquisto di immobili a destinazione aziendale, investimenti per ampliamento e/o ristrutturazione;
  • acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature destinati alla produzione, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti compresi gli automezzi ad uso industriale, (operazioni con durata oltre 5 anni);
  • realizzazione di impianti destinati alla produzione, trasformazione e conservazione di prodotti del settore agricolo ivi compreso il settore della surgelazione dei prodotti di provenienza comunitaria.

e) Consolidamento di passività

  • in tutto o in massima parte riferibili al nostro Istituto.

Spesa finanziabile Agricoltura, Agroindustria, Agricommercio, Agriturismo, Agroalimentare:

Sono finanziabili le spese rientranti negli scopi di cui ai punti precedenti.

Per le spese di impianto il finanziamento può essere concesso per un importo massimo pari al 80% dell’investimento.

Il finanziamento può essere concesso su investimenti già effettuati (comunque in data non antecedente i sei mesi dalla richiesta) o da effettuare.

Per il finanziamento avente come scopo il consolidamento di passività onerose l’importo massimo concedibile non deve essere superiore all’importo delle passività da consolidare.

Gli importi massimi concedibili indicati dovranno essere rapportati alle garanzie offerte, e comunque non superiori al 75% del valore commerciale dei beni offerti in garanzia.

Documentazione da presentare Oltre alla prevista documentazione a corredo delle richieste di finanziamento dovranno essere acquisiti:

Titoli di possesso del terreno:

  • atto di provenienza (acquisto, successione, ecc.);
  • certificati catastali;
  • contratto di affitto;
  • contratto di enfiteusi.

Qualifica del richiedente:

  • certificato CCIAA delle imprese agricole o autocertificazione (L. 15/68)
  • certificato prefettizio se cooperative.

Modalità di utilizzo Erogazione in unica soluzione;

SAL in caso di programma di investimento.

Al riguardo, facendo riferimento alla Posta Elettronica del 5.08.96 prot. 8688 del Servizio Crediti Speciali, si precisa che, previa preventiva autorizzazione del Condirettore Centrale preposto ai Crediti Speciali, è consentita una prima erogazione, pari al 40% dell’importo del finanziamento deliberato, purché la garanzia offra la necessaria capienza ovvero lo consenta secondo le norme di legge.

Modalità di rimborso Rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi;

Rate di solo interessi in presenza di:

  • S.A.L. per esecuzione lavori max 2 anni;
  • preammortamento, previsto dopo i S.A.L., di durata massima 3 anni, compreso nella durata del finanziamento (10/15 anni), per consentire l’entrata a pieno regime dell’azienda.

Garanzie I finanziamenti possono essere assistiti da:

  • garanzie reali;
  • garanzie personali;
  • privilegio speciale;
  • costituzione in pegno di titoli e/o altri valori con l’applicazione dello scarto previsto;
  • garanzia sussidiaria del F.I.G. – Fondo Interbancario di Garanzia;
  • fideiussione da parte di Enti Agevolanti.

I finanziamenti con durata fino a 10/15 anni devono essere assistiti da garanzia ipotecaria.

I finanziamenti con durata fino a 5 anni senza garanzia ipotecaria potranno essere assistiti da garanzie ritenute idonee dalla Banca (fideiussione di enti pubblici e/o privati, avallo, pegno, privilegio speciale, fideiussione, ecc.).

Garanzia ipotecaria

L’ipoteca iscritta a garanzia delle operazione deve essere di I° grado e di importo pari a 2 volte la somma concessa per durata fino a 60 mesi e pari a 3 volte la somma concessa per durate superiori.

L’ipoteca potrà essere di grado successivo nei seguenti casi:

  • ad altra iscrizione a favore della Banca per i finanziamenti “suppletivi”.
  • ad altra ipoteca iscritta a garanzia di crediti vantati da soggetti differenti dalla Banca di Roma (l’operazione deve rivestire carattere di eccezionalità).

Al riguardo, ai fini della determinazione del valore della garanzia, è opportuno ricordare che:

  • nel primo caso si prende in considerazione il debito residuo;
  • nel secondo caso si prende in considerazione l’iscrizione ipotecaria.

I finanziamenti sono assistiti per le categorie previste altresì dalla garanzia sussidiaria del:

  • Fondo Interbancario di Garanzia (sussidiaria); al riguardo si precisa che è attivabile in presenza di garanzia primaria per un importo minimo di L. 10 milioni – massimo di L. 3.000 milioni; per importi superiori la percentuale di copertura è ridotta proporzionalmente.

La garanzia primaria richiesta è l’iscrizione ipotecaria.

La copertura finanziaria a favore delle banche è:

  • il 70% – investimenti ed acquisto terreni;
  • il 75% – consolidamenti;
  • oltre L. 3.000 milioni – la percentuale di copertura è ridotta proporzionalmente.

Il Fondo Interbancario di Garanzia è alimentato dalla trattenuta sull’importo erogato dello:

  • 0,25% nel caso di investimenti ed acquisto terreni
  • 0,30% nel caso di consolidamenti, a carico del beneficiario;
  • 0,05% a carico della banca.

Tassi
Tasso di riferimento

Il Tasso di riferimento, determinato secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, deve essere applicato per i finanziamenti che usufruiscono d’agevolazioni in conto interessi da parte di Amministrazioni Pubbliche.

Sono diversificati secondo la durata dei finanziamenti e cioè :

Oltre 60 mesi fino a10/15 anni validità mensile.

Finanziamenti ordinari a tasso fisso

Attualmente la Banca di Roma applica il tasso di riferimento della specie, ad eccezione per quelli con durata 15 anni che è maggiorato dello 0,25%.

Finanziamenti ordinari a tasso variabile

Durata Parametro Maggiorazione

5 Ribor/6 m. 1,00%

10 Ribor/6 m. 1,25%

15 Ribor/6 m. 1.50%

Finanziamenti a tasso agevolato

I finanziamenti, che usufruiscono d’agevolazioni in conto interessi da parte di Amministrazioni Pubbliche, sono erogati a tasso di riferimento.

All’atto della liquidazione della contribuzione da parte dell’ente agevolante, la stessa sarà riconosciuta al beneficiario, ed il finanziamento, in pari data, sarà regolato al tasso agevolato. Detto tasso è determinato in base a specifiche Leggi Regionali e Statali.

Tasso di mora Le rate insolute sono regolate al tasso di mora che, attualmente, é pari a 5 punti in più del tasso, dei finanziamenti della specie vigente nel mese di gennaio e di luglio di ciascun anno nel semestre di pertinenza.

Enti agevolanti

Stato, Regioni e amministrazioni pubbliche, competenti per territorio. Per operare in regime di “agevolazione” è prevista la stipulazione di apposite convenzioni.

Agevolazioni fiscali

Ai sensi del DPR n. 601, 29.9.1973 sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:

  • Adozione della specifica tariffa di bollo per le cambiali nella misura del Lit. 100 per ogni milione di lire o frazione;
  • Esenzione da ogni tassa per la registrazione di qualsiasi atto relativo al finanziamento, per l’iscrizione e la cancellazione di ipoteche e privilegi;
  • Riduzione del 50% dei diritti spettanti ai notai;
  • Riduzione del 50% dei diritti agli Ufficiali Giudiziari.

I finanziamenti oltre 18 mesi sono assoggettati all’imposta sostitutiva nella misura dello 0,25 % sul capitale finanziato ed é a carico:

  • del beneficiario per quelli ordinari e convenzionati;
  • della Banca per quelli agevolati.