Riferimenti Legislativi D.L.vo n. 385, 1.9.93 (artt. 43, 44, 45, 46, 47, 137, 153).
Beneficiari Persone fisiche e/o giuridiche che si dedicano alle:
- attività agricole e zootecniche;
- attività connesse o collaterali quali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti;
- attività dei servizi di natura informatica, ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale dei prodotti agroalimentari.
Tra le persone fisiche sono da ricomprendersi:
- il proprietario del fondo;
- l’affittuario;
- l’enfiteuta (art. 960 c.c.);
- titolare d’altro titolo di possesso;Tra le persone giuridiche sono da ricomprendersi:
- enti, società (di capitali o di persone), associazioni e cooperative che si trovino nelle condizioni di titolo di possesso e/o forma di conduzione.
- cooperative di trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché quelle che gestiscono le stalle sociali e gli allevamenti collettivi in genere;
- consorzi di bonifica, d’irrigazione e simili, per l’esecuzione d’iniziative nell’interesse dei consorziati;
- imprese agroindustriali, agroalimentari, agrituristiche.
Durata Oltre 18 mesi e fino a 60 mesi.
- Scopi Acquisto macchinari;
- Acquisto bestiame da riproduzione;
- Prestito di soccorso avversità atmosferiche (solo agevolato);
- Piccolo miglioramento in forma cambiaria;
Spesa finanziabile Spese per acquisto macchine per un importo massimo stabilito in base:
- all’importo dei preventivi e/o delle fatture dei beni acquistati al netto di IVA;
- all’importo ammesso dal nulla osta regionale, di norma non superiore al 90% dell’imponibile in fattura e tale percentuale varia in base alla qualifica del beneficiario.
Spese per acquisto bestiame per un importo massimo stabilito in relazione:
- all’importo dei preventivi o delle fatture dei capi acquistati al netto di IVA;
- all’importo ammesso sul nulla osta regionale.
Spese per il piccolo miglioramento per un importo pari a quello risultante dalla documentazione di spesa sostenuta o da sostenere.
Mezzi finanziari per la ricostituzione dei capitali di conduzione e d’esercizio e per il ripianamento di passività agraria, in conseguenza d’avversità atmosferiche, per un importo massimo determinato dalle specifiche norme legislative in materia.
I finanziamenti per le spese sopra indicate, con eccezione del piccolo miglioramento, usufruiscono di contributi in c/interessi e/o in c/capitale se previsti da Leggi statali e/o regionali.
Gli importi massimi concedibili, come sopra indicati, dovranno essere rapportati all’andamento aziendale ed alle garanzie offerte.
Documentazione da presentare
Oltre alla prevista documentazione a corredo delle richieste di finanziamento dovranno essere acquisiti:
Titoli di possesso del terreno:
- atto di provenienza (acquisto, successione, ecc.);
- certificati catastali;
- contratto d’affitto;
- contratto d’enfiteusi;
- contratto di comodato.
Qualifica del richiedente:
- certificato CCIAA delle imprese agricole o autocertificazione (L. 15/68) e/o attestazione Sindaco se imprenditore singolo;
- certificato prefettizio se cooperative;
- stato di famiglia e residenza.
Modalità di utilizzo Rilascio di cambiali agrarie con piano di ammortamento.
Modalità di rimborso Rate semestrali e/o annuali posticipate costanti, comprensive di capitale ed interessi.
Garanzie Con la sottoscrizione della cambiale agraria nasce “ope legis” il privilegio legale.
I finanziamenti sono assistiti altresì per le categorie previste dal:
- Fondo Interbancario di Garanzia (sussidiaria); al riguardo si precisa che è attivabile in presenza di garanzia primaria per un importo minimo di Lit. 10 milioni – massimo di Lit. 3.000 milioni; per importi superiori, la percentuale di copertura è ridotta proporzionalmente.
La garanzia primaria richiesta è:
- fino a 100 milioni – il privilegio legale;
- oltre 100 milioni – il privilegio legale più altre garanzie;
- per acquisto macchine e bestiame – il privilegio speciale.
Eventuali altre garanzie ritenute idonee dalla Banca (avallo, pegno, privilegio speciale, etc.).
La copertura finanziaria a favore delle Banche è il 50%;
- oltre Lit. 3.000 milioni – la percentuale di copertura è ridotta proporzionalmente.
Il Fondo Interbancario di Garanzia è alimentato dalla trattenuta sull’importo erogato dello:
- 0,30% a carico del beneficiario;
- 0,05% a carico della banca.
Tassi Tasso di riferimento
Il Tasso di riferimento, determinato secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, deve essere applicato per i finanziamenti che usufruiscono d’agevolazioni in conto interessi da parte di Amministrazioni Pubbliche.
Sono diversificati secondo la durata dei finanziamenti e cioè :
- oltre 18 mesi fino a 60 mesi validità mensile.
Finanziamenti a tasso ordinario
Attualmente la Banca di Roma applica il tasso di riferimento della specie.
Per i finanziamenti in Convenzione si rimanda alle specifiche Comunicazioni.
Finanziamenti a tasso agevolato
I finanziamenti, che usufruiscono d’agevolazioni in conto interessi da parte di Amministrazioni Pubbliche, sono erogati a tasso agevolato. Detto tasso è determinato in base a specifiche Leggi Regionali e Statali.
Tasso di mora Tasso di riferimento, vigente all’insorgere dell’insolvenza, maggiorato di 5 punti percentuali.
Enti agevolanti Stato, regioni e amministrazioni pubbliche, competenti per territorio. Per operare in regime di “agevolazioni” è prevista la stipulazione di convenzioni.
Agevolazioni fiscali Ai sensi del DPR n. 601, 29.9.1973 sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:
- adozione della specifica tariffa di bollo per le cambiali nella misura del Lit. 100 per ogni milione di lire o frazione;
- esenzione da ogni tassa per la registrazione di qualsiasi atto relativo al finanziamento, per l’iscrizione e la cancellazione d’ipoteche e privilegi;
- riduzione del 50% dei diritti spettanti ai notai;
- riduzione del 50% dei diritti agli Ufficiali Giudiziari.
I finanziamenti oltre 18 mesi sono assoggettati all’imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% sul capitale finanziato ed é a carico:
- del beneficiario per quelli ordinari e convenzionati;
- della Banca per quelli agevolati.